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2010-01-24/17:54:30 Comunicati Visitato: 133
FASCE ORARIE DI REPERIBILITA' PER I PUBBLICI DIPENDENTI IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA in vigore dal 04 02 2010
Dettaglio: DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 206, 18 DICEMBRE 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20.01.10, pag. 1) DETERMINAZIONE DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA' PER I PUBBLICI DIPENDENTI IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta; Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilità stessa; Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009; Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009; Adotta il seguente decreto: Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. Articolo 1 - Fasce orarie di reperibilità 1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Articolo 2 - Esclusioni dall'obbligo di reperibilità 1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Nota: Gia' a Novembre 2009 avevamo pubblicato il Comunicato Wonca-Italia che sottolineava le criticita' legate al Decreto Brunetta e successivi. Lo riproponiamo alla attenzione dei lettori, in attesa che il Ministro dia risposta ai quesiti posti dalla FIMMG che riguardano in particolar modo l'impasse per i Medici di adempiere a quanto previsto in alcuni articoli come la certificazione in base a "dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati” e il cui mancato rispetto contempla gravi conseguenze per il medico certificatore fino alla perdita della convenzione e alla radiazione. COMUNICATO WONCA-ITALIA Inviato da: 48 di Domenica, 29 Novembre 2009 - 04:02 PM ultime disposizioni in tema di recenti decreti anti ASSENTEISMO Wonca-Italia ha emesso un comunicato sia sulle ultime disposizioni in tema di recenti decreti anti-assenteismo sia sull'inarrestabile aumento del carico di lavoro dovuto alla ripetizione delle ricette; entrambe queste escalation del nostro ruolo di *controllo* sono una sottrazione di tempo rischiosa per i pazienti seri e per una MG impegnata sempre piu a far fronte al crescere di problemi ben piu seri: le malattie croniche dei tanti anziani e la deospedalizzazione. Il 19 novembre us, WONCA-Italia, associazione che riunisce i rappresentanti di diverse società scientifiche italiane di medici di famiglia, ha prodotto un comunicato per segnalare il disagio che investe la Medicina generale a causa di mansioni e compiti non riconducibili a una corretta concezione del suo ruolo professionale, con particolare riferimento a due oneri di particolare rilevanza: * le certificazioni di malattia per i lavoratori dipendenti; * le prescrizioni farmaceutiche per farmaci assunti cronicamente. Nel primo caso, come è già stato spesso sottolineato da più parti, la certificazione della malattia sin dal primo giorno di assenza dal lavoro, unito alle nuove restrittive disposizioni circa la reperibilità dei lavoratori malati, rappresenta un obbligo nel contempo improprio sul piano professionale e pressoché impossibile da assolvere sul piano pratico, specialmente in alcuni periodi dell'anno. Il caso dell'attuale pandemia influenzale è emblematico, ma non eccezionale, essendo del tutto analogo a quanto avviene di continuo e ogni anno. I medici delle Cure primarie sono chiamati in tutto il mondo a moltiplicare gli sforzi e a migliorare la loro organizzazione per rispondere in modo adeguato a bisogni emergenti, alle necessità di diagnosi, cura e monitoraggio di importanti patologie, tenendo anche conto della giusta tendenza alla deospedalizzazione. Non è certo necessario ricordare quale sia oggi - per tutta la società in generale e per il Servizi sanitari in particolare - il peso della cronicità, dell'assistenza agli anziani e ai malati gravi confinati a domicilio. A ciò si deve aggiungere il dovere che grava specificamente sulla Medicina generale di dedicare un tempo adeguato a ciascun paziente, per affrontare i suoi problemi di salute, per non rischiare di sottovalutare segni di patologie potenzialmente gravi o per responsabilizzarlo e guidarlo a un uso appropriato delle risorse che la collettività impegna in prevenzione, cura, monitoraggio e riabilitazione. In questo contesto, imporre alle persone il ricorso al medico per problemi di salute che, pur costituendo comunque un legittimo impedimento temporaneo al lavoro, sono lievi, banali e a risoluzione spontanea in breve tempo, addossa ai professionisti non solo un compito del tutto illogico, ingiustificabile e improprio, ma anche un carico di lavoro incompatibile con l'adempimento dei compiti più qualificati e pertinenti a un'efficace ed efficiente medicina delle cure primarie, all'altezza del ruolo che ovunque le è attribuito e che rappresenta un preciso e prioritario dovere contrattuale. Nel caso della pandemia influenzale, l'obbligo di ottenere una certificazione di malattia (e per il medico - di fatto - l'obbligo di una visita domiciliare) nelle 24 ore dall'esordio è posto entro tempi non giustificati dal punto di vista scientifico e in contraddizione con le raccomandazioni espresse dalle istituzioni sanitarie di non sovraccaricare i medici fuor di necessità in un periodo di "emergenza" che sta mobilitando ingenti risorse umane e professionali. WONCA-Italia sottolinea, peraltro, che la valutazione di inappropriatezza del coinvolgimento del Medico di Medicina generale in compiti di tipo meramente fiscale e di controllo, svincolati da effettivi bisogni di diagnosi e cura, prescinde dai periodi dell'anno e dal tipo di patologie, nonché dalle epidemie influenzali. Analoghe valutazioni debbono purtroppo essere fatte a proposito della normativa che regola le prescrizioni farmaceutiche dei farmaci per il trattamento di patologie croniche (L. 405/2001). La limitazione del numero di pezzi prescrivibili per ricetta a due o tre (in casi particolari e comunque per una durata massima di due mesi), stante l'esiguità del contenuto di molte confezioni farmaceutiche, costringe centinaia di pazienti - che non ne hanno alcun bisogno e ne farebbero a meno - a recarsi dal proprio medico 10-15 volte l'anno, eccedendo largamente qualsiasi ragionevole necessità di monitoraggio delle patologie stesse. Un numero di persone pari a circa il 10% dell'intera popolazione italiana ha ogni settimana un contatto con il proprio medico di famiglia solo per questo motivo. Gli studi dei medici di Medicina generale sono ormai sempre più somiglianti ad affollati supermercati della ricetta e ciò rappresenta un nonsenso ingiustificabile anche se valutato in termini meramente economici. La banalizzazione del ricorso al medico e la moltiplicazione delle visite non necessarie sono un danno per il Sistema sanitario: non diversamente da quanto accade per gli accessi impropri al Pronto soccorso, il sovraccarico di accessi inutili mina l'efficienza della Medicina generale e la possibilità che essa svolga un ruolo all'altezza della sue responsabilità e capacità. L'impatto è negativo anche sulla spesa sanitaria, perché gli interventi (diagnostici, di consulenza e terapeutici) che vengono messi in atto sono inevitabilmente proporzionali alla domanda indotta dagli accessi superflui, causati dalla necessità di approvvigionamento di farmaci per terapie croniche. WONCA-Italia non mette in discussione la legittimità dei controlli che il Governo reputa giusto realizzare per limitare l'assenteismo, né contesta disposizioni volte a limitare la spesa farmaceutica; tuttavia ritiene che: * l'onere posto in carico alla Medicina generale non sia sopportabile con correttezza professionale e nel rispetto delle disposizioni; * l'unica via perseguibile sia l'autocertificazione dell'indisposizione al lavoro da parte dei lavoratori dipendenti - pubblici e privati - per almeno i primi tre giorni di malattia, dal momento che disturbi passeggeri o lievi patologie non possono essere oggetto di un controllo tecnico professionale che ne documenti l'obiettiva esistenza; * sancire la validità delle certificazioni dei medici fiscali, anche in assenza di certificazione da parte del medico curante (oneroso quanto inutile duplicato) sia logico e rispettoso delle risorse umane e professionali disponibili; * la strada dell'assunzione di responsabilità diretta e personale da parte dei lavoratori nell'autocertificazione dell'indisposizione al lavoro possa dare buoni frutti anche sul piano del controllo dell'assenteismo.
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