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27-06-2017/15:33:11 Visitato: 254
CERTIFICATI MALATTIA: il Senato avvia iter per l'autocertificazione del paziente. Il medico trasmette ma non certifica

 

 medicofamigliaDOCTOR 33- Di Mauro Miserendino L'autocertificazione dei primi tre giorni di malattia potrebbe diventare realtà prima di fine legislatura. Si incardina in commissione affari costituzionali del Senato il disegno di legge presentato da Maurizio Romani senatore dell'Italia dei Valori e vicepresidente della Commissione Sanità. In presenza di un disturbo che il lavoratore ritiene invalidante ma transitorio questi dovrebbe comunicare al medico di famiglia il proprio stato di salute "con sua esclusiva responsabilità", e il curante provvederebbe ad inoltrare comunicazione telematica all'Inps e al datore di lavoro. Con una differenza sostanziale rispetto alle altre certificazioni di malattia: «Il medico trasmette ma non certifica, fa solo da postino dell'autodichiarazione (questa è più che una autocertificazione) del paziente. Sarebbe stato ottimale che lo facesse direttamente il paziente - spiega il senatore Romani - ma non è stato possibile: l'Inps processa solo certificati telematici e le credenziali sono in possesso dei medici», che però fanno in questo caso da operatori. «È auspicabile che lo sviluppo dell'informatizzazione possa presto consentire l'autocertificazione diretta». Ed ecco la ratio del provvedimento: «Quando il paziente comunica al medico di non poter andare a lavorare per una patologia come il mal di testa, questa non è facile oggetto di diagnosi o prognosi neanche se il paziente si reca in studio. È giusto che il paziente si prenda la responsabilità di ciò che viene attestato». Il disegno di legge, che prima di fine legislatura dovrà passare all'esame delle commissioni sanità, bilancio, industria ed essere votato anche alla Camera, incide sulla legge Brunetta 165/2001 anche per quanto riguarda le pene ai medici. Laddove la legge Brunetta afferma che, una volta dimostrata la falsa attestazione di malattia, per il medico c'è la decadenza dalla convenzione (o il licenziamento se dipendente Ssn) e la radiazione dall'Albo medici, il disegno di legge Romani afferma: «La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico è sanzionata disciplinarmente dall'Omceo o dall'Asl». «C'è l'apertura verso pene minori. Anche perché la previsione della legge Brunetta (art 55 quinquies comma 3) secondo cui le sanzioni disciplinari seguono alla sentenza definitiva di condanna non appare coerente con l'articolo 4, comma 1, del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo il quale sancisce che nessuno puoÌ essere ri-perseguito (e condannato) per un reato per cui eÌ giaÌ stato destinatario di una sentenza definitiva». Per il medico In pratica se passa la legge si potrebbero verificare tre casi:
Per assenza di meno di 3 giorni autodichiarata dal paziente, non è responsabile (se non per la trasmissione del dato, dei cui dettagli si occuperebbe un regolamento successivo ndr) e non perseguibile disciplinarmente e deontologicamente;
Per assenze superiori a 3 giorni si persegue esattamente come prima la falsa attestazione, la diagnosi e prognosi a distanza;
Sempre per assenze oltre 3 giorni, ci sarebbero conseguenze minori allorché il paziente attestasse una patologia difficile da documentare dal medico e poi venga pizzicato a fare... un secondo lavoro. «Del resto -dice Romani- il medico ha un ulteriore svantaggio, può sapere se il paziente usa di frequente l'attestato di malattia ma può non cogliere, ad esempio, se si assenta i venerdì o i lunedì, cosa che Inps e datore di lavoro colgono, sicché quando il paziente è smascherato ne può andare di mezzo il medico». Con la nuova legge queste cose non dovrebbero succedere più.
Romani sottolinea che la proposta «non nasce tanto per alleviare il medico quanto per responsabilizzare il paziente; un conto, anche per il medico fiscale, è dover contestare la certificazione redatta dal collega curante, un conto discutere di un'autodichiarazione di chi magari è un habitué delle assenze programmate, magari in un contesto dove si svolgono lavori usuranti o di particolare responsabilità (ad esempio, gli autisti)».

 

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