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30-08-2016/15:31:10 Visitato: 508
L’IRAP: non scatta per il medico convenzionato con una dipendente

 

 

 irap(SOLE 24 ORE) Niente Irap per l'ingegnere titolare di studio attrezzato e nemmeno per il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che abbia alle dipendenze una sola segretaria.
La Sezione tributaria della Cassazione (Sesta civile) con due sentenze consecutive (17431 e 17432 , depositate ieri) dà continuità alle Sezioni Unite del 10 maggio scorso (9541/16), respingendo i tentativi dell'agenzia delle Entrate di "elasticizzare" i principi, ormai pacifici, delineati solo tre mesi fa dal collegio apicale della Corte.

Due i casi esaminati:

I due casi, ultimi di una striscia ormai seriale, riguardavano un ingegnere ligure - che si era visto contestare dalla Ctr lo studio attrezzato «sia pure di minima consistenza» - e un medico pugliese del Ssn a cui veniva "addebitata" in conto Irap la segreteria incaricata di rispondere alle telefonate. Entrambe le controversie avevano subito un ribaltamento - asimmetrico - nei due gradi di giudizio di merito, peraltro conclusi - è bene sottolinearlo - ben quattro anni prima della recente interpretazione definitiva delle Sezioni Unite.
Quanto al primo caso, quello dell'ingegnere, la Sezione tributaria respingendo il ricorso delle Entrate ribadisce che l'Irap presuppone «una capacità di lavoro impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista» determinata dalla sua cultura e preparazione professionale e pertanto «colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa "esterna"».

I precedenti
Per rifarsi a un precedente ormai lontano (Cassazione 15754/08) ma quantomai attuale, l'Irap presuppone «un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto e indiretto etc) cosicchè è "il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva e integra il professionista ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata dal solo lavoro personale». Evidentemente, lo studio del professionista ligure, studio già qualificato in atti «di minima consistenza», era ben estraneo rispetto a queste linee guida, peraltro già chiare da almeno otto anni
Le contestazioni del medico pugliese
Agenzia sconfitta anche nel secondo caso, quello del medico pugliese convenzionato al Ssn cui era stata contestata l'Irap a "causa" della segretaria addetta al telefono. Le Entrate chiedevano alla Corte di valutare a fini Irap i compensi della dipendente - oltre alle spese relative agli immobili e ai beni strumentali, domanda a cui la Cassazione ha risposto con il dispositivo delle Sezioni unite di maggio, in cui si individua in una unità la soglia minimale "esente" di lavoro con apporto «mediato e generico» per «mansioni di segreteria o genericamente esecutive».
Le decisioni di ieri vanno a integrare con coerenza il puzzle di sentenze emesse a cavallo dello spartiacque di maggio,a partire da quella sui professionisti associati e le società semplici (sentenza 7371/16 del 14 aprile scorso), sempre assoggettabile ad Irap, anche quando il giudice valuta non sussistente una «autonoma organizzazione» dei fattori produttivi.

I principi della Cassazione
Per la Cassazione vale il principio di diritto secondo cui il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'articolo 3 del Dlgs 446/1997 (comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni) essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione».
Poco prima, le Sezioni unite (7291/16), avevano stabilito che lo svolgimento in forma associata dell'attività di medicina di gruppo da parte dei medici convenzionati con il Ssn non comporta l'esistenza di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento all'Irap. Il caso riguardava un «ambulatorio con un medico di turno fuori dell'orario normale di ricevimento, un infermiere ed un addetto alla segreteria, con la divisione delle spese comuni. Le Sezioni unite hanno ritenuto che non si possano ravvisare «i tratti dell'associazione fra professionisti», in quanto la medicina di gruppo è «piuttosto, un organismo promosso dal Servizio sanitario nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica mercé l'impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale».

 
 
 

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