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11-06-2015/16:09:39 Visitato: 756
CASSAZIONE: Esclusa la responsabilità  del medico titolare per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto

Cassazione Penale – Esclusa la responsabilità del medico titolare per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto – La Corte di Cassazione ha affermato che non è possibile configurare una responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, in contrasto con la natura personalissima della prestazione medica. Infatti il medico sostituto subentra al medico titolare con piena responsabilità e autonomia, essendo ciò, peraltro, funzionale a garantire l'unicità del riferimento medico. (Sentenza n. 9814/15) FATTO: Il Tribunale di Pontassieve dichiarava i medici M.K. L. e Ma.Va.Mh., la prima quale medico sostituto del pediatra di base e il secondo quale medico presso il servizio di continuità assistenziale di Pontassieve, responsabili del reato di omicidio colposo in danno della minore S.E., deceduta a causa delle complicanze conseguenti a due interventi chirurgici per peritonite diffusa da appendicite gangrenosa perforata. Assolveva dallo stesso reato B.E., medico presso la guardia medica di Pontassieve. Condannava in solido gli imputati ritenuti responsabili e i responsabili civili - specificamente G.M. L. quale medico di base sostituito dalla M. per quest'ultima e l'Azienda ASL 10 Firenze per il Ma., a risarcire i danni sofferti dalle parti civili, congiunti della vittima, in favore dei quali liquidava somme a titolo di provvisionale. Al Ma., nella qualità indicata, era addebitato che - dopo essere stato contattato telefonicamente alle ore 20 del 21 marzo ed essersi recato presso l'abitazione della paziente, averla sottoposta a visita ed essere stato informato della sintomatologia e della sua evoluzione - aveva omesso una diagnosi precisa, non disponendo di conseguenza alcun ricovero d'urgenza presso una struttura ospedaliera, consigliando il ricovero della bambina solo nel caso di non miglioramento dei sintomi delle ore o nel giorno successivi. .5. Le parti civili propongono ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione che ha escluso la responsabilità civile di G. M.L.. Deducono violazione o erronea applicazione degli artt. 1228 e 2049 c.c.. Osservano che la disciplina dei rapporti tra sostituto e medico sostituito è tracciata dall'art. 36 dell'Accordo Collettivo nazionale. La sostituzione si instaura con l'atto di designazione del sostituto ad opera del sostituito al di fuori da qualsiasi interlocuzione da parte del paziente, il quale ha scelto soltanto il sostituito. Il sostituito, inoltre, opera con i mezzi (ambulatorio) e secondo le scansioni temporali del sostituito, il quale viene retribuito dal sostituto con un importo di circa il 55% di quanto a lui spetta. Ne discende che il rapporto obbligatorio deve intendersi creato tra la G. e la paziente, talché quest'ultima ha adempiuto alla sua obbligazione tramite la M. e, pertanto risponde del danno da lei cagionato. DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che va rilevato in proposito che l'accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di famiglia del 2005, recepito dall'accordo nazionale, prevede all'art. 36, comma 4 che "il sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto dell'incarico di sostituzione da parte del pediatra sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal presente Accordo". Ciò significa che il medico sostituto subentra al medico titolare con piena responsabilità e autonomia, essendo ciò, peraltro, funzionale a garantire l'unicità del riferimento medico. In tale quadro non è possibile configurare una responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, in contrasto con la natura personalissima della prestazione medica. In definitiva il medico sostituto non agisce come ausiliario del medico sostituito, inteso quale debitore, come richiesto dall'art. 1228 c.c. , poiché egli svolge l'attività in nome e per conto proprio. Una volta che siano state osservate le disposizioni previste tra Asl e medico titolare in ordine alla sostituzione di quest'ultimo (circostanza che non è in discussione nella specie), il paziente che si è rivolto al sostituto può dolersi nei suoi riguardi del suo operato e il medico sostituito è esonerato dalle conseguenze dannose dell'opera del sostituto. Correttamente, di conseguenza, la Corte territoriale ha escluso la responsabilità della G. per l'operato della M., con statuizione che va confermata). (FNOMCEO Marcello Fontana)

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